COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 156 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso la regolarità della gara Fronti – Motta Santa Lucia (2 – 1) del 01.04.2007 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori GIGLIOTTI Giovanni e AQUILINO Antonio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 156 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso la regolarità della gara Fronti – Motta Santa Lucia (2 – 1) del 01.04.2007 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori GIGLIOTTI Giovanni e AQUILINO Antonio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la società ricorrente lamenta che i calciatori Gigliotti Giovanni e Aquilino Antonio non avevano titolo per partecipare alla gara oggetto del reclamo poiché in posizione irregolare; considerato che il calciatore Gigliotti Giovanni (nato il 03.12.1982) non risulta squalificato e che lo stesso ha preso parte alla gara Fronti - Motta Santa Lucia avendone titolo; che il calciatore Gigliotti Giovanni (nato il 05.07.1974) risulta squalificato ma lo stesso non ha preso parte alla gara oggetto del reclamo; considerato, altresì, che il calciatore Aquilino Antonio (nato il 29.10.1966) non risulta tesserato per la società Fronti e quindi non aveva titolo per partecipare alla gara del 01.04.2007; il reclamo, pertanto è fondato; PQM in accoglimento del reclamo, irroga alla società FRONTI la punizione sportiva della perdita della gara Fronti – Motta Santa Lucia del 01.04.2007 con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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