COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 153 della società G.S. RADINOLI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 14.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Radinoli – Nuova Molochiese con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 153 della società G.S. RADINOLI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 14.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Radinoli – Nuova Molochiese con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti; rilevato che il direttore di gara ha confermato che i calciatori delle due squadre si sono azzuffati e che, nonostante i ripetuti inviti, non è stato possibile portare a termine la partita; ne consegue che correttamente il Giudice Sportivo ha inflitto alla due squadre la punizione sportiva della perdita della gara; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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