COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 145 della società A.S. GIMIGLIANO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 14.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore PAONESSA Vincenzo fino al 30.06.2010, squalifica calciatore MUSSARI Antonio fino al 30.06.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 145 della società A.S. GIMIGLIANO
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del
14.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore
PAONESSA Vincenzo fino al 30.06.2010, squalifica calciatore MUSSARI Antonio fino al 30.06.2009).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che il direttore di gara ha confermato integralmente il referto arbitrale precisando :
1. che il calciatore Paonessa Vincenzo lo ha afferrato per il collo provocandogli difficoltà respiratoria e capogiri, a causa dei quali il
direttore di gara era costretto a sospendere l’incontro;
2. che il calciatore Mussari Antonio colpiva leggermente al capo l’arbitro con delle testate, ma senza alcuna violenza e più con
atteggiamento di sfida che con l’intenzione di offendere;
3. che la sanzione inflitta al calciatore Mussari Antonio appare eccessiva in relazione alla modalità dei fatti come chiariti
dall’arbitro, mentre le altre sanzioni adottate dal Giudice Sportivo sono congrue e giustificate;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MUSSARI Antonio fino al 30 NOVEMBRE 2007;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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