COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 161 della società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 127 del 28.03.2007 (Squalifica calciatore GANGEMI Pasquale per CINQUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 161 della società A.S.D. C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 127 del
28.03.2007 (Squalifica calciatore GANGEMI Pasquale per CINQUE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che con il ricorso prodotto la società C.T. Maestrelli Calcio a 5 non ha proposto alcun reclamo alle sanzioni inflitte dal
Giudice Sportivo a carico del calciatore Gangemi Pasquale;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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