COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 162 della società A.S. NUOVA PONTEGRANDE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 04.04.2007 (Ripetizione della gara Nuova Pontegrande – Pentone del 24.03.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 162 della società A.S. NUOVA PONTEGRANDE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del
04.04.2007 (Ripetizione della gara Nuova Pontegrande - Pentone del 24.03.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che l’errore dell’arbitro ammesso nel rapporto di gara, di non avere espulso il calciatore Iemma Marco della società Nuova
Pontegrande, non ha avuto alcuna concreta influenza sulla regolarità della gara;
il brevissimo lasso di tempo trascorso dal verificarsi dell’episodio (1 minuto) in una partita conclusasi con due reti di scarto non può
aver inciso sullo svolgimento corretto della gara;
in particolare la denunciata influenza dell’episodio sugli stati d’animo dei giocatori tale da determinare un “clima di tensione” appare
situazione di difficile verificazione nel caso in esame;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, in riforma a quanto deliberato dal Giudice Sportivo dispone venga omologato il risultato acquisito sul
campo (Nuova Pontegrande – Pentone : 3 – 1) ;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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