COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 82 della società A.C. SAMO avverso la regolarità della gara Samo – Luigi Monti Polistena (0 – 2) del 10.12.2006 Campionato TERZA Categoria (C.P. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore CIURLEO Giuseppe
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 82 della società A.C. SAMO
avverso la regolarità della gara Samo – Luigi Monti Polistena (0 – 2) del 10.12.2006 Campionato TERZA Categoria (C.P. Locri)
per presunta posizione irregolare del calciatore CIURLEO Giuseppe
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che il calciatore Ciurleo Giuseppe non è comparso davanti al rappresentante dell’Ufficio Indagini sebbene più volte
convocato;
che il comportamento dello stesso induce a ritenere fondato il reclamo proposto dalla società Samo;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla società LUIGI MONTI POLISTENA la punizione sportiva della perdita della gara (Samo –
Luigi Monti Polistena del 10.12.2006) con il punteggio di 0 – 3;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;
dispone, infine, che gli atti vengano trasmessi al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza.
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