COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 166 della società S.C. CITTANOVESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 89 del 24.01.2007 (Inattività della società A.S. SCILLESE 1927).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 166 della società S.C. CITTANOVESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 89 del 24.01.2007 (Inattività della società A.S. SCILLESE 1927). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 5 del C.G.S., il reclamo è inammissibile essendo stato proposto a questa Commissione in data 26.04.2007, quindi ben oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare (C.U. n° 89 del 24.01.2007) del Comitato Regionale Calabria, pubblicato il 25.01.2007); P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it