COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 167 della società A.S.C. TROPEA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 131 del 11.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Cessaniti – Tropea con il punteggio di 3 – 0).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 167 della società A.S.C. TROPEA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 131 del 11.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Cessaniti – Tropea con il punteggio di 3 - 0). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato che dalle dichiarazioni rese nel corso dell’odierna seduta dal rappresentante della A.S.C. Tropea sono emersi elementi che rendono necessaria la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per i relativi accertamenti; P.Q.M. Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza.
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