COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 171 della società U.S. TRENTA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 04.04.2007 (Omologazione della gara Trenta – Rose del 25.03.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 171 della società U.S. TRENTA
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del
04.04.2007 (Omologazione della gara Trenta – Rose del 25.03.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
considerato che dal rapporto del direttore di gara non emerge quanto lamentato dalla ricorrente;
che questa Commissione può porre a fondamento della decisione solo gli atti ufficiali;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
dispone la trasmissione degli atti al C.R.A. Calabria per quanto di competenza.
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