COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 172 della società F.C. REAL LAGO
avverso la regolarità della gara Marcellina – Real Lago (3 – 3) del 22.04.2007 Campionato TERZA Categoria (C.P. Cosenza) per
presunta posizione irregolare dei calciatori COSENTINO Ivan e GRECO Giovanni.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il ricorso prodotto dalla società Real Lago non è stato sottoscritto dal Presidente, nonché privo della relativa tassa;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa non versata.