COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 175 del Sig. NISTICO’ Enrico (società Pol. Pro Martelletto) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 65 del 26.04.2007 (Squalifica per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 175 del Sig. NISTICO’ Enrico (società Pol. Pro Martelletto)
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 65 del
26.04.2007 (Squalifica per TRE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che il Sig. Nisticò Enrico si è reso responsabile di comportamento violento nei confronti di un avversario;
che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al Nisticò
e deve essere ridotta;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore NISTICO’ Enrico a DUE giornate effettive di gara;
dispone restituirsi la tassa versata.
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