COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 118 della società F.C. FRANCAVILLA ANGITOLA avverso la regolarità della gara Nuova Filadelfia – Francavilla Angitola (2 – 2) del 14.02.2007 Campionato SECONDA Categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MONTAURO Domenico.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 118 della società F.C. FRANCAVILLA ANGITOLA
avverso la regolarità della gara Nuova Filadelfia – Francavilla Angitola (2 – 2) del 14.02.2007 Campionato SECONDA
Categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MONTAURO Domenico.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante nella seduta del 26.02.2007;
rilevato che :
1. l’Ufficio Indagini ha fatto pervenire relazione del 04.05.2007 in merito agli accertamenti effettuati con riferimento alla
partecipazione del calciatore Montauro Domenico nella gara Nuova Filadelfia – Francavilla Angitola del 14.02.2007;
2. che dalla suddetta relazione si evincerebbe che sono stati commessi illeciti disciplinari da parte della società Nuova
Filadelfia, di alcuni calciatori ad essa appartenenti e dello stesso direttore di gara nella gara del 10.02.2007;
3. che, quanto alla squalifica del calciatore Umbro comminata dal Giudice Sportivo gli accertamenti dell’Ufficio Indagini hanno
acclarato che la squalifica è avvenuta per mero errore dovuto al cambio della distinta originaria laddove il calciatore
indossante la maglia n° 7 veniva indicato come Montauro Domenico;
4. che, ad abbundantiam, il calciatore espulso dal campo nella partita del 10.02.2007 è stato il Montauro Domenico il quale,
pertanto, automaticamente avrebbe dovuto essere squalificato per una giornata indipendentemente dalla declaratoria del
Giudice Sportivo (ai sensi dell’art. 41, comma 2 del C.G.S.) e, quindi, non avrebbe potuto partecipare alla gara del
14.02.2007;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società NUOVA FILADELFIA la punizione sportiva della perdita della gara (Nuova Filadelfia
– Francavilla Angitola del 14.02.2007) con il punteggio di 0 – 3;
dispone, per quanto di competenza, la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per i successivi
provvedimenti;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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