COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 158 della società S.S. VALLATABAGALADI S.L. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 124 del 21.03.2007 (Inibizione Sig. MAESANO Giovanni fino al 21.06.2008, squalifica calciatore ROMEO Domenico per CINQUE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 158 della società S.S. VALLATABAGALADI S.L.
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 124 del
21.03.2007 (Inibizione Sig. MAESANO Giovanni fino al 21.06.2008, squalifica calciatore ROMEO Domenico per CINQUE gare
effettive).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che nel comportamento del Maesano Giovanni può individuarsi un unico atto di tentata violenza nei confronti del direttore di
gara con esclusione della reiterazione;
ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore Romeo Domenico è congrua ed adeguata alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti
accertati dal Giudice Sportivo;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al Sig. MAESANO Giovanni fino al 20 MARZO 2008;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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