COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 158 della società S.S. VALLATABAGALADI S.L. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 124 del 21.03.2007 (Inibizione Sig. MAESANO Giovanni fino al 21.06.2008, squalifica calciatore ROMEO Domenico per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 158 della società S.S. VALLATABAGALADI S.L. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 124 del 21.03.2007 (Inibizione Sig. MAESANO Giovanni fino al 21.06.2008, squalifica calciatore ROMEO Domenico per CINQUE gare effettive). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che nel comportamento del Maesano Giovanni può individuarsi un unico atto di tentata violenza nei confronti del direttore di gara con esclusione della reiterazione; ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore Romeo Domenico è congrua ed adeguata alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al Sig. MAESANO Giovanni fino al 20 MARZO 2008; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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