COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 182 della società G.S. BIANCO avverso la regolarità della gara Calcio Bova – Bianco (7 – 6) del 03.05.2007 Campionato SECONDA Categoria (C.P.Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore OLIVERI Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 182 della società G.S. BIANCO avverso la regolarità della gara Calcio Bova – Bianco (7 – 6) del 03.05.2007 Campionato SECONDA Categoria (C.P.Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore OLIVERI Domenico. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo e le controdeduzioni; rilevato che il calciatore Oliveri Domenico è stato squalificato per una giornata nella gara del 22.04.2007 (cfr. C.U. n° 50 del 24.04.2007); che lo stesso ha preso parte alle gare del 25.04.2007 e 29.04.2007, quindi non scontando la giornata automatica di squalifica; ritenuto che lo stesso ha preso parte alla gara del 03.05.2007 non avendone titolo poiché squalificato; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società CALCIO BOVA la punizione sportiva della perdita della gara (Calcio Bova – Bianco del 03.05.2007) con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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