COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 187 della società U.S. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 146 del 08.05.2007 (Squalifica calciatore LAPPANESE Diego per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 187 della società U.S. SCALEA 1912
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 146 del
08.05.2007 (Squalifica calciatore LAPPANESE Diego per TRE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la società reclamante ha trasmesso il ricorso a mezzo fax il 10.05.2007 alle ore 16:32, quindi oltre i termini stabiliti dal
Comunicato Ufficiale n° 109 del 02.03.2007 (Termini Procedurali Abbreviati –per gare di Play-Off e Play-Out) che prevede che a
pena di inammissibilità i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo per le gare di Play-Off Play-Out debbano pervenire entro le
ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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