COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 21/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 160 della società POL. KAPPA 2003 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 130 del 04.04.2007 (Squalifica del campo di gioco per TRE giornate, inibizione Sig. AMATO Giuseppe fino al 04.05.2007, squalifica calciatore VADALA’ Roberto fino al 04.04.2011, squalifica calciatore CUSCUMA’ Roberto fino al 04.04.2010, squalifiche calciatori ROMANELLI Davide, GALEA Salvatore e SERGI Pietro fino al 04.04.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 153 del 21/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 160 della società POL. KAPPA 2003
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 130 del
04.04.2007 (Squalifica del campo di gioco per TRE giornate, inibizione Sig. AMATO Giuseppe fino al 04.05.2007, squalifica
calciatore VADALA’ Roberto fino al 04.04.2011, squalifica calciatore CUSCUMA’ Roberto fino al 04.04.2010, squalifiche
calciatori ROMANELLI Davide, GALEA Salvatore e SERGI Pietro fino al 04.04.2009).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara a “chiarimenti”;
rilevato che questa Commissione ha deciso con Comunicato Ufficiale n° 145 del 07.05.2007 la questione relativa alla squalifica del
campo di gioco;
rilevato che il direttore di gara nel corso dell’odierna seduta ha confermato i fatti già riportati in referto, ribadendo la responsabilità dei
calciatori Galea, Romanelli e Sergi della società Pol. Kappa 2003, i quali hanno aggredito l’arbitro con percosse e strattoni
provocandogli esiti lesivi;
considerato che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate all’entità dei fatti ascritti;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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