COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 21/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 190 della società U.S. PIZZO avverso la regolarità della gara Nuova Filadelfia – Pizzo (3 – 0) del 18.03.2007 Campionato SECONDA Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MONTAURO Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 21/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 190 della società U.S. PIZZO avverso la regolarità della gara Nuova Filadelfia – Pizzo (3 – 0) del 18.03.2007 Campionato SECONDA Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MONTAURO Domenico. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 42, comma 3 del C.G.S., la ricorrente non ha spedito il ricorso nei termini stabiliti, nonché non ha provato la trasmissione del reclamo medesimo alla controparte; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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