COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 21/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 191 della società POL. CARAFFA avverso la regolarità della gara Nuova Filadelfia – Caraffa (2 – 0) del 04.03.2007 Campionato SECONDA Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MONTAURO Domenico.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 153 del 21/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 191 della società POL. CARAFFA
avverso la regolarità della gara Nuova Filadelfia – Caraffa (2 – 0) del 04.03.2007 Campionato SECONDA Categoria (C.P.
Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MONTAURO Domenico.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 42, comma 3 del C.G.S., la ricorrente non ha spedito il ricorso nei
termini stabiliti, nonché non ha provato la trasmissione del reclamo medesimo alla controparte;
rilevato, altresì, che non ha provveduto a versare la relativa tassa;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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