COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 21/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 192 della società A.S. STILESE A. TASSONE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 del 15.05.2007 (Regolarità della gara Stilese a.Tassone – Plati’ del 06.05.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 153 del 21/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 192 della società A.S. STILESE A. TASSONE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 del
15.05.2007 (Regolarità della gara Stilese a.Tassone – Plati’ del 06.05.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che :
1. la società A.S. Stilese A.Tassone ha chiesto la riforma della deliberazione del Giudice Sportivo di Locri, il quale aveva
rigettato il reclamo proposto dalla stessa società. Sostiene, nella specifica, la società Stilese che durante la gara del
06.05.2007 fra la Stilese e il Platì si verificavano incidenti originati dai giocatori del Platì, i quali intimidivano l’arbitro e i
giocatori avversari con atti di violenza e minacce nonché l’invasione di campo ad opera di un sostenitore dell’A.S. Platì. Tali
fatti, secondo la ricorrente, non potevano non avere influenza sull’esito della gara, e chiede l’irrogazione della punizione
sportiva della gara stessa ai danni della società Platì;
2. il ricorso è infondato. Dagli atti ufficiali emerge, al contrario, che la gara ha avuto regolare svolgimento e nessuna influenza
sulla sua conduzione. Lo stesso commissario di Campo, nel suo supplemento di referto, dà espressamente atto che il
direttore di gara “dall’alto della sua grande esperienza e professionalità ……ha sempre tenuto in mano le redini dell’incontro
evitando ogni presupposto per il degenerare dell’incontro stesso”;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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