COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.PIO MONDRAGONE – GARA G.C. ALTO CASERTANO / S.PIO MONDRAGONE DEL 17.12.2006 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.PIO MONDRAGONE – GARA G.C. ALTO CASERTANO / S.PIO MONDRAGONE DEL 17.12.2006 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Dagli atti ufficiali di gara, ed in particolare dal referto di gara, si evince che la condotta scorretta del calciatore Mazzone Giuseppe, rilevata dal Commissario di campo, pur censurabile, debba essere contenuta nella squalifica per due gare effettive. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a due gare effettive la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, a carico del calciatore Mazzone Giuseppe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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