COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TERZIGNO C5 – GARA LU.PE POMPEI / TERZIGNO C5 DEL 19.11.2006 CALCIO A 5 – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO TERZIGNO C5 – GARA LU.PE POMPEI / TERZIGNO C5 DEL 19.11.2006 CALCIO A 5 – SERIE C2
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dalla lettura del rapporto di gara e dalle dichiarazioni rese dal Presidente della società reclamante, che aveva fatto regolare richiesta di audizione, si evince chiaramente che sia il calciatore Galantuomo Armando, sia l’altro atleta, Cutolo Antonio, hanno assunto comportamento gravemente antisportivo. D’altra parte, nello stesso reclamo proposto, non sono evidenziate circostanze, o motivazioni, idonee alla confutazione di quanto refertato dall’arbitro. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società Terzigno C5.
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