COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL RECALE – GARA REAL RECALE / VIRTUS CAMIGLIANO DELL’11.11.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL RECALE – GARA REAL RECALE / VIRTUS CAMIGLIANO DELL’11.11.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Dalla documentazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramento è risultato, invero, che il calciatore Perfetto Gaetano (nato il 3.02.1974) è stato tesserato per la società Virtus Camigliano solo a far data dall’11.11.2006 e non poteva, quindi, essere utilizzato – ai sensi dell’art. 39, comma 5) delle N.O.I.F. – nella gara in oggetto, che è stata disputata nello stesso giorno del tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Real Recale, di infliggere a carico della società Virtus Camigliano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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