COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL RECALE – GARA CASALE DI TEANO / REAL RECALE DEL 5.11.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL RECALE – GARA CASALE DI TEANO / REAL RECALE DEL 5.11.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dalla documentazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramento, invero, è risultato che i calciatori Santangelo Mario, Dell’Estate Angelo, Berlucchi Angelo, Marcello Angelo, Abbadia Emiliano e Mone Fabrizio, sono stati tutti tesserati per la società Casale di Teano in data anteriore al 5.11.2006 ed avevano, quindi, titolo a partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Recale; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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