COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL RECALE – GARA CASALE DI TEANO / REAL RECALE DEL 5.11.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL RECALE – GARA CASALE DI TEANO / REAL RECALE DEL 5.11.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dalla documentazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramento, invero, è risultato che i calciatori Santangelo Mario, Dell’Estate Angelo, Berlucchi Angelo, Marcello Angelo, Abbadia Emiliano e Mone Fabrizio, sono stati tutti tesserati per la società Casale di Teano in data anteriore al 5.11.2006 ed avevano, quindi, titolo a partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Recale; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it