COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BELLIZZI – GARA BERTONI BATTIPAGLIA / BELLIZZI DEL 4.11.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO BELLIZZI – GARA BERTONI BATTIPAGLIA / BELLIZZI DEL 4.11.2006 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Bellizzi, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è fondato. Infatti, mentre i calciatori Cobucci Francesco, n. 11.02.1981 ed Amendola Ermenegildo, n. 05.12.1981, risultano regolarmente tesserati con la società Bertoni Battipaglia, rispettivamente dal 28.10.2006 e dal 14.10.2006, il calciatore Lauri Pietro, nato 28.07.1979, risulta viceversa tesserato con la società Bertoni Battipaglia con decorrenza dal 13.11.2006 (successiva al giorno di disputa della gara in esame), per cui nella gara de qua egli era in posizione irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, a norma dell’art. 12 punto 5, lettera a), C.G.S., di infliggere alla società Bertoni Battipaglia la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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