COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA REAL TRENTINARA / AVLES LUSTRA DEL 5.11.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA REAL TRENTINARA / AVLES LUSTRA DEL 5.11.2006 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Avles Lustra per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Carione Rosario, nato il 20.10.1974, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Va invero premesso che il predetto atleta, come dal C.U. n. 99 dell’11 maggio 2006, pag. 2527, relativo alla gara del 7.05.2006, terzultima giornata dello scorso Campionato, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per quattro giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo. Orbene, il calciatore in questione ha parzialmente scontato la squalifica a suo carico, non essendo stato – nella gara del 14.05.2006, penultima dello scorso Campionato, nonché in occasione della prima e terza giornata del Campionato 2006/07 – né utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale di gara, scontando, quindi, tre delle quattro giornate di squalifica a suo carico (invero, la società di appartenenza ha usufruito di due turni di riposo, precisamente il 21.05.2006, ultima giornata dello scorso Campionato, ed il 22.10.2006, seconda giornata del Campionato in corso). Pertanto il calciatore in esame, essendo stato utilizzato senza titolo, nella gara di cui al reclamo in epigrafe, in quanto ancora gravato della sanzione, non scontata del tutto, ha violato la prescrizione di cui all’art. 17, commi 4 e 6, C.G.S. Pertanto, a carico della società Real Trentinara deve essere inflitta la sanzione prevista dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Avles Lustra, di infliggere a carico della società Real Trentinara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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