COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA OTTAVIANO – GARA NUOVA OTTAVIANO / MADONNA DELL’ARCO DEL 22.11.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA OTTAVIANO – GARA NUOVA OTTAVIANO / MADONNA DELL’ARCO DEL 22.11.2006 – 2^ CAT. La C.D., esaminati gli atti del fascicolo, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Nuova Ottaviano, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è infondato. Infatti, il calciatore Russo Salvatore, n. 12.08.1979, utilizzato nella gara in epigrafe, risulta regolarmente tesserato con la società Madonna dell’Arco dal 21.11.2006 (ovvero, da data antecedente a quella della disputa della gara). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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