COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MICHELE OLEVANO – GARA REAL TAVERNA / S.MICHELE OLEVANO DEL 29.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MICHELE OLEVANO – GARA REAL TAVERNA / S.MICHELE OLEVANO DEL 29.10.2006 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società S. Michele Olevano, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio; acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento in data 18.12.2006, rileva che il calciatore Albero Roberto, nato il 27.09.1967, risulta tesserato con la società Real Taverna con decorrenza dal 9.11.2006, per cui, alla data della gara in esame (antecedente, rispetto a quella del tesseramento), ha preso parte alla gara in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, infligge alla società Real Taverna la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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