COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIORGIO SANNIO – GARA CERVINARA / S.GIORGIO SANNIO DEL 15.10.2006 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.GIORGIO SANNIO – GARA CERVINARA / S.GIORGIO SANNIO DEL 15.10.2006 – PROMOZIONE
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La reclamante si duole che alla gara in epigrafe abbiano preso parte due calciatori, Mainolfi Domenico, nato il 14.06.1971, e Monetti Raffaele, nato il 28.01.1974, che, ad avviso della società San Giorgio del Sannio, non erano tesserati per la società Cervinara. Al riguardo, come risulta dalla nota n. 2250.18/84 del 29.11.2006 della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., in pari data essa ha deliberato di accogliere il reclamo della società Cervinara avverso l’annullamento delle liste di trasferimento (relative ai calciatori sui quali si controverte), che sono state dichiarate valide dalla medesima Commissione Tesseramenti. In virtù di tale decisione, i medesimi calciatori sono da ritenere legittimamente trasferiti alla società Cervinara a decorrere dal 15.09.2006, per cui essi potevano prendere parte legittimamente alla gara de qua. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società San Giorgio del Sannio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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