COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO COMPRENSORIO BASSO CILENTO – GARA COMP. BASSO CILENTO / KAMARATON DEL 19.11.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO COMPRENSORIO BASSO CILENTO – GARA COMP. BASSO CILENTO / KAMARATON DEL 19.11.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato. Invero, nel rapporto di gara dell’arbitro non vengono ben individuate le persone che hanno assunto atteggiamento gravemente scorretto nei confronti dell’arbitro. Dallo stesso si evince solo che, genericamente, tutti i dirigenti in panchina del Comp. Basso Cilento profferivano gravi minacce nei confronti del diretto di gara. Non essendo stati indicati nominativamente i dirigenti colpevoli, il Giudice Sportivo ha ritenuto di squalificare tutti per lo stesso periodo. Questa C.D. ritiene, viceversa, che, sia al fine dell’effettiva individuazione dei colpevoli, sia allo scopo di un’opportuna graduazione delle sanzioni, in rapporto alla rispettiva gravità delle infrazioni commesse, sarebbe indispensabile evidenziare, in modo distinto e preciso, il comportamento di ogni singolo soggetto. Ciò non è accaduto nella fattispecie in esame. Le indicazioni di cui al referto arbitrale, di conseguenza, non possono che ritenersi generiche. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 26.01.2007 le sanzioni disciplinari inflitte dal Giudice Sportivo a carico dei tesserati della società Comp. Basso Cilento: i dirigenti, sigg. Cetrangolo Gaetano e Ottati Mario; il massaggiatore, sig. Rubino Arnaldo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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