COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PADULI – GARA BUONALBERGO / PADULI DEL 20.11.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PADULI – GARA BUONALBERGO / PADULI DEL 20.11.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato. Invero, dalle suppletive dichiarazioni del direttore di gara, si evince che il calciatore Mazzeo Marco non colpiva con violenza l’arbitro, ma gli appoggiava la pianta del piede sulla gamba, senza procurargli dolore, come testualmente indicato dal direttore di gara nel suo referto. Questa C.D., alla luce delle dichiarazioni di cui sopra, ritiene eccessiva la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, per cui ne dispone una riduzione, che determini un’equa corrispondenza all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a squalifica del calciatore Mazzeo Marco fino al 31.10.2007; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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