COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTEL S.LORENZO – GARA MONDIAL AGROPOLI / CASTEL S.LORENZO DEL 23.12.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASTEL S.LORENZO – GARA MONDIAL AGROPOLI / CASTEL S.LORENZO DEL 23.12.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiai, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dal referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, si evince chiaramente che i tesserati della società reclamante hanno assunto atteggiamento gravemente antisportivo. In relazione alla lamentata posizione irregolare del calciatore, la mancata trascrizione del suo nominativo nella distinta di gara è da considerarsi un mero errore materiale in quanto il direttore di gara ha provveduto alla sua identificazione mediante un regolare documento d’identità, qual è la patente di guida. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Castel San Lorenzo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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