COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVERSANA S.DIEGO – GARA REAL SALERNO / AVERSANA S.DIEGO DEL 30.12.2006 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVERSANA S.DIEGO – GARA REAL SALERNO / AVERSANA S.DIEGO DEL 30.12.2006 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile in quanto il ricorso risulta mancante di alcun dato documentale (carta intestata, timbro, firma del Presidente, o di suo delegato), da cui possa rilevarsi che lo stesso sia espressione della volontà della società. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Aversana San Diego.
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