COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BENEVENTO FUTSAL – GARA BENEVENTO FUTSAL / REAL S.MARIA DEL 16.12.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO BENEVENTO FUTSAL – GARA BENEVENTO FUTSAL / REAL S.MARIA DEL 16.12.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato, in quanto le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo si ritengono congrue per la gravità dei fatti contestati, sia con riguardo alla sanzione a carico della società, sia con riguardo alla squalifica inflitta al calciatore Donatiello Vincenzo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Benevento Futsal; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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