COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS FORTITUDO – GARA VIRTUS FORTITUDO / STRIANO DEL 18.11.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS FORTITUDO – GARA VIRTUS FORTITUDO / STRIANO DEL 18.11.2006 – PROMOZIONE Visti gli atti ufficiali, letti i due distinti reclami (il primo avverso le sanzioni disciplinari, inflitte dal Giudice Sportivo, pubblicate sul C.U. n. 44 del 23.11.2006, alla pag. 843; il secondo avverso la delibera del Giudice Sportivo – pubblicata sul C.U. n. 48 del 7.12.2006, alla pag. 980 – con la quale era stato respinto il reclamo di prima istanza, prodotto, al Giudice Sportivo medesimo, dalla società Virtus Fortitudo), presentati a questa Commissione, dalla stessa società Virtus Fortidudo, in relazione alla gara indicata in epigrafe; tenuto conto dell’ordinanza di questa C.D., pubblicata sul CU. n. 62 del 25.01.2007, alla pag. 1557, con la quale era stata disposta la riunione dei due richiamati reclami, per evidente connessione; come disposto dalla citata ordinanza, auditi i due Assistenti ufficiali dell’arbitro e di nuovo sentita, di seguito, la società reclamante; tanto premesso, rileva: all’atto dell’audizione presso questa C.D., gli Assistenti dell’arbitro hanno precisato che: “i calciatori della società Fortitudo avevano circondato l’arbitro, protestando ed intimidendolo, pur senza usare violenza”; l’allenatore della Virtus Fortidudo ha chiesto più volte all’arbitro “spiegazioni con voce ed atteggiamenti concitati”; lo stesso allenatore “si è rifiutato di abbandonare il terreno di gioco”; “vi era Forza Pubblica, costituita da vigili urbani e poi anche da carabinieri”. Infine, su un punto essenziale della vicenda, essi hanno dichiarato: “Non ricordo se l’arbitro si rivolse al capitano, perché convincesse l’allenatore a lasciare il campo”. Deve sottolinearsi che, all’atto dell’audizione presso il Giudice Sportivo, il direttore di gara aveva dichiarato: “… ho tentato di chiamare il capitano per invitarlo a far uscire dal terreno di gioco l’allenatore, ma tale tentativo fu vano, poiché lo stesso tentava di aggredirmi, insieme ad altri compagni di squadra, che ho identificato e regolarmente indicato nel supplemento”. Emerge, dai riportati stralci delle dichiarazioni rese dall’arbitro al Giudice Sportivo e dai suoi Assistenti ufficiali a questa C.D., una rilevante contraddittorietà, con particolare riferimento all’aspetto decisivo, in ordine alla regolarità della gara in esame: ovvero, se l’arbitro abbia posto in essere gli adempimenti, di cui alla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alla quale fa riferimento e rinvio l’art. 64 (“Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione od all’interruzione delle gare”), comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (in sigla, N.O.I.F.): invito, al capitano della società Virtus Fortidudo, ad intervenire per allontanare dal campo l’allenatore, che si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco; nell’ipotesi di rifiuto anche da parte del capitano, invito ad intervenire, rivolto al vice-capitano; nell’ipotesi di rifiuto, anche da parte del vice-capitano, obbligo di fischiare l’anticipata fine della gara. Deve, altresì, precisarsi che i citati adempimenti non configurano una mera facoltà discrezionale dell’arbitro, ma un obbligo, prescritto a suo carico, da esercitare ed adempiere, prima di decidere la sospensione di una gara, affinché la sua eventuale decisione di sospenderla possa essere considerata legittima. Su questo specifico punto, nonché sull’altro elemento di essenziale rilevanza (ovvero, se soltanto grazie all’intervento dei Carabinieri egli abbia potuto raggiungere gli spogliatoi), appare indispensabile, esaurita la potestà di accertamento da parte di questa C.D., disporre la trasmissione di copia degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., per i relativi accertamenti, anche in ragione della significativa documentazione, prodotta dalla società Virtus Fortitudo. Questa C.D., di conseguenza, si riserva la decisione, in ordine alla gara ed alla delibera del Giudice Sportivo, impugnata dalla reclamante Virtus Fortitudo, con la quale è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame, all’esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. Quanto alle impugnate sanzioni disciplinari, deve preliminarmente sottolinearsi l’urgenza della relativa decisione. Orbene, alla luce delle dichiarazioni rese dai due Assistenti ufficiali dell’arbitro, appare congrua e meglio rispondente all’effettiva gravità delle infrazioni disciplinari la loro riduzione, come segue: a carico del calciatore Cicalese Luigi, fino al 2.02.2007; a carico del calciatore Ferrara Vincenzo e dell’allenatore Montalbano Gaetano (che si è rifiutato di allontanarsi dal terreno di gioco, ma del quale è stato ridimensionata, dagli Assistenti ufficiali dell’arbitro, l’infrazione disciplinare commessa), fino al 9.02.2007. Appare conforme ad equità ed alla giusta, rispettiva commisurazione, viceversa, la conferma delle sanzioni disposte a carico degli altri tesserati della società Virtus Fortitudo: il massaggiatore Milano Giuseppe, il medico sociale, Ciancio Rocco, ed il dirigente Baio Generoso. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Virtus Fortidudo, di ridurre, come segue, le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati: calciatore Cicalese Luigi, fino al 2.02.2007; calciatore Ferrara Vincenzo ed allenatore Montalbano Gaetano, fino al 9.02.2007; conferma le altre sanzioni disciplinari; dispone la trasmissione di copia degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., per gli accertamenti sugli aspetti indicati nelle motivazioni di questa delibera; sospende la decisione in ordine alla gara, in attesa dell’esito dei disposti accertamenti; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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