COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IL LUPO – GARA IL LUPO / S.ANGELO A SCALA DEL 21.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IL LUPO – GARA IL LUPO / S.ANGELO A SCALA DEL 21.10.2006 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Il Lupo, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che il calciatore Irollo Ivan, nato il 2.8.1978, risultava, alla data di disputa della gara in esame, tesserato con la società Falchi Rossi, per cui egli ha preso parte alla gara in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Il Lupo, di infliggere a carico della società S.Angelo a Scala, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it