COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO SOCCER – GARA ATLETICO TORRIONE / ATLET. SOCCER DEL 1.11.06 – 2ª C.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATLETICO SOCCER – GARA ATLETICO TORRIONE / ATLET. SOCCER DEL 1.11.06 – 2ª C.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dagli accertamenti eseguiti da questa Commissione, è risultato che effettivamente, così come lamentato dalla società reclamante, il calciatore Esposito Nico, in data 29.10.2006, è stato espulso nella gara Atletico Torrione / Temeraria e non poteva, quindi, partecipare alla gara Atletico Torrione / Atletico Soccer, disputata in data 1.11.2006 (prima gara ufficiale successiva a quella della sua espulsione dal campo), essendo egli automaticamente squalificato, a prescindere dalla decisione del Giudice Sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Atletico Soccer, di infliggere a carico della società Atletico Torrione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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