COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VENTICANO – GARA VALLESACCARDESE VENTICANO DEL 13.11.2006 – ATT.MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VENTICANO – GARA VALLESACCARDESE VENTICANO DEL 13.11.2006 – ATT.MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Dalla documentazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è risultato che i calciatori Spalice Vincenzo, nato il 4.3.1988 (tesserato il 15.12.2006), Serpico Andrea, nato il 13.07.1987, e La Pietra Giovanni, nato il 27.03.1988, non risultano tesserati a favore della società Vallesaccardese, mentre il calciatore Cervelli Vito, nato il 19.09.1989, risulta tesserato, a favore della medesima Vallesaccardese, dal 24.11.2006 (data successiva al giorno di disputa della gara in esame). P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Venticano, di infliggere a carico della società Vallesaccardese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it