COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BORGO FIVE SOCCER – GARA BORGO FIVE SOCCER / S.MARTINO BREZZA DEL 2.12.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BORGO FIVE SOCCER – GARA BORGO FIVE SOCCER / S.MARTINO BREZZA DEL 2.12.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il rappresentante della società Borgo Five Soccer, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, il Giudice Sportivo ha adottato congrue sanzioni, a carico dei seguenti tesserati della società Borgo Five Soccer: il dirigente, sig. Margarita Antonio, ed il calciatore, Cirillo Luigi, per avere essi rivolto al direttore di gara minacce pesantemente oltraggiose; a carico del calciatore Orsini Antonio, che lanciava con violenza il pallone in direzione dell’arbitro, colpendolo. Quanto ai sostenitori, sia nel primo che nel secondo tempo essi ingiuriavano e minacciavano l’arbitro reiteratamente. Inoltre, un sostenitore locale colpiva con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale. La ricostruzione degli accadimenti, così come è emersa anche nelle dichiarazioni suppletive, rese dall’arbitro al Giudice di primo grado, consente di affermare che ci sia stata, da parte della società, dei tesserati e dei sostenitori, una condotta di particolare gravità, che ha contribuito a creare gravi condizioni ambientali, per cui l’arbitro decideva legittimamente di continuare la gara soltanto pro-forma, per salvaguardare la propria incolumità. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Borgo Five Soccer, confermando la decisone del Giudice Sportivo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società medesima.
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