COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCHESE – GARA REAL SIANESE / ROCCHESE DEL 2.12.2006 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ROCCHESE – GARA REAL SIANESE / ROCCHESE DEL 2.12.2006 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dal referto di gara, fonte privilegiata di prova, emerge pienamente la responsabilità del calciatore Anaclerico Giuseppe, il quale non si è limitato ad una vivace protesta, a seguito del provvedimento di espulsione, ma ha assunto una condotta concretata in ripetuti contatti fisici verso il direttore di gara. Tale condotta viene ritenuta grave, sia perché lesiva della dignità dell’arbitro, sia per l’entità dei fatti ascritti al calciatore, quali il ripetuto pestaggio dei piedi ed il calcetto, sferrato ad una gamba, Pertanto, le sanzioni inflitte in prime cure sono ritenute, da questa Commissione, eque e proporzionate. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo, per l’effetto dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Rocchese.
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