COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.ALTO CASERTANO – GARA G.C.ALTO CASERTANO / CELLOLE CALCIO DEL 29.10.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.ALTO CASERTANO – GARA G.C.ALTO CASERTANO / CELLOLE CALCIO DEL 29.10.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato, in quanto dall’accurata istruttoria esperita, supportata dall’acquisizione di copia dei documenti di identità (utilizzati dai calciatori, come documentato dagli eseguiti accertamenti, in occasione delle gare delle rispettive società), si è accertato che Morra Antonio, nato il 19.07.1981 (regolarmente tesserato a favore della società Cellole Calcio, da data antecedente – 2.10.1998 – il giorno di disputa della gara di cui al reclamo in esame) è persona fisica diversa da Morra Antonio, nato il 18.07.1981 (ovvero, nato il giorno precedente la data di nascita del calciatore omonimo), tesserato con la società Pila ai Piani di Frigento. All’assoluta certezza che si tratti di due distinti calciatori e non della stessa persona fisica in duplice posizione di tesseramento deve, peraltro, aggiungersi una constatazione di ordine temporale, che esclude qualsiasi potenziale irregolarità, nella posizione del calciatore in argomento agli effetti della sua partecipazione alla gara di cui al reclamo: la decorrenza del tesseramento del calciatore Morra Antonio, nato il 18.07.1981, a favore della società Pila ai Piani, è di circa cinque anni successiva a quella del calciatore Morra Antonio, nato il 19.07.1981, a favore della società Cellole Calcio. Di conseguenza, risulta confermata la legittimità dell’utilizzo del calciatore, di cui al reclamo, in occasione della gara in questione, da parte della società Cellule Calcio. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società G.C. Alto Casertano.
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