COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROBUR S.VINCENZO – GARA ROBUR S.VINCENZO / REAL SUESSOLA DEL 7.01.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROBUR S.VINCENZO – GARA ROBUR S.VINCENZO / REAL SUESSOLA DEL 7.01.2007 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è meritevole di parziale accoglimento. Invero, nel mentre deve ritenersi congrua l’inibizione a carico del massaggiatore, sig. Di Nuzzo Gennaro, la sanzione pecuniaria si appalesa commisurata per eccesso, in rapporto all’effettiva gravità dei fatti contestati. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre ad euro 130,00 l’ammenda inflitta alla società Robur S.Vincenzo; conferma l’inibizione a carico del massaggiatore, sig. Di Nuzzo Gennaro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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