COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS RECALE – GARA VAIRANESE / VIRTUS RECALE DEL 29.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS RECALE – GARA VAIRANESE / VIRTUS RECALE DEL 29.10.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Infatti, l’assistente di parte dell’arbitro, sig. Puca Mario Aldo, utilizzato nella funzione dalla società Vairanese in occasione della gara di cui al reclamo in esame, nel mentre non è tesserato, come calciatore, prima della gara stessa, risulta censito, a favore della medesima Vairanese (con l’indicazione di Puca Mario e non di Puca Mario Aldo), in qualità di Consigliere, con decorrenza dal 7.09.2006 (ovvero, da data antecedente il giorno di disputa della gara in argomento), come comunicato dall’Ufficio di Segreteria del C.R. Campania. In ordine alla potenziale contestazione che possa trattarsi di due persone fisiche diverse (Puca Mario e Puca Mario Aldo), la società Vairanese ha prodotto una documentazione anagrafica del Comune di Vairano Patenora, competente nel merito, dalla quale risulta in modo inoppugnabile che Puca Mario Aldo, nato a Piedimonte Matese l’1.12.1977, “corrisponde alla stessa persona fisica di Puca Mario”, come testualmente indicato nel richiamato atto anagrafico comunale. Deve aggiungersi, ad integrazione, che in occasione della gara di cui al reclamo, il sig. Puca Mario Aldo ha utilizzato, per il riconoscimento da parte dell’arbitro, la carta d’identità n. AM3948475, rilasciata dal Comune di Vairano Patenora (nel quale la persona in parola risiede). Orbene, per l’appunto la segnalata carta d’identità è stata esibita a questa Commissione Disciplinare, in originale (e da essa è stata tratta fotocopia presso il C.R. Campania),l dall’interessato, sig. Puca Mario Aldo, come confermato dal citato documento d’identità. Deve concludersi, quindi, con certezza assoluta, che l’indicazione della persona fisica in questione, nel modello di censimento, quale Puca Mario e non come Puca Mario Aldo, sia stata determinata da mero errore materiale, dal quale non può, ovviamente, farsi discendere alcuna conseguenza, né di ordine disciplinare, né sotto il profilo della partecipazione del medesimo alla gara, nella qualità di assistente di parte. Peraltro, non può essere ignorato che l’errore materiale abbia ingenerato una situazione del tutto peculiare, che non sarebbe conforme ad equità far ricadere a carico della società reclamante, per quel che concerne la tassa reclamo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, in ragione della regolarità della posizione del più volte richiamato assistente di parte della società Vairanese; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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