COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TORELLA DEI LOMBARDI – GARA VOLTURARA I. / TORELLA L. DEL 3.12.2006 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO TORELLA DEI LOMBARDI – GARA VOLTURARA I. / TORELLA L. DEL 3.12.2006 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, sentito a chiarimenti l’arbitro, rileva che il reclamo è infondato. Invero, dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara si evince chiaramente l’esclusiva responsabilità dei tesserati della società Torella dei Lombardi, in ordine ai fatti che hanno indotto l’arbitro a sospendere definitivamente la gara. Peraltro, la sospensione di una gara rientra nella discrezionalità dell’arbitro, quando egli ritenga che non vi siano le condizioni di serenità per proseguirla. Peraltro, la società reclamante non ha provato in alcun modo le circostanze addotte nel reclamo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando le decisioni del Giudice Sportivo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Torella dei Lombardi.
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