COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING CASALVELINO – GARA CALPAZIO / SP.CASALVELINO DEL 22.12.2006 – A. M.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 66 del 08 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SPORTING CASALVELINO – GARA CALPAZIO / SP.CASALVELINO DEL 22.12.2006 – A. M.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso debba essere respinto. Invero, convocato l’arbitro a chiarimenti, dalle sue dichiarazioni emerge, con chiarezza, che la gara è stata sospesa per forte vento, che impediva il regolare svolgimento della gara e non per mancanza di illuminazione, come affermato dalla società reclamante. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Sporting Casalvelino.
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