COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCCER VITULAZIO – GARA SPORTING FRIGNANO / SOCCER VITULAZIO DEL 23.12.2006 – 3^ CAT. – C.P. CASERTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 15 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCCER VITULAZIO – GARA SPORTING FRIGNANO / SOCCER VITULAZIO DEL 23.12.2006 – 3^ CAT. – C.P. CASERTA
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dagli accertamenti effettuati è risultato, infatti che alla gara in oggetto ha partecipato, a favore della società Sporting Frignano, quale assistente di parte, il tesserato Cascione Stanislao, nato l’8.01.1982 e non Cascione Stanislao, nato il 29.02.1980, già squalificato per tre gare, come dal C.U. n. 18 del 21.12.2006 del C.P. Caserta. Dispone che non debba procedersi all’addebito della tassa reclamo, in ragione della circostanza esimente, relativa alla mancata indicazione, sul C.U. di pubblicazione della squalifica, della data di nascita del calciatore Cascione Stanislao. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Soccer Vitulazio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, per l’enunciata motivazione.
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