COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NEMEA SAPRI VIBOVILLA – GARA NEMEA SAPRI / CICERALE DEL 9.12.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NEMEA SAPRI VIBOVILLA – GARA NEMEA SAPRI / CICERALE DEL 9.12.2006 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Nemea Sapri Vibovilla, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, il calciatore Faggiano Riccardo, nato l’11.04.1985, risulta tesserato per la società Cicerale dall’11.11.2006, ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara. Non è esatto, dunque, l’assunto della società reclamante, in ordine alla posizione di tesseramento, supposta non regolare, del calciatore in parola. Egli si è tesserato, a favore della società Cicerale, a seguito di trasferimento a titolo definitivo, nel secondo periodo, da altra società. Era stato precedentemente annullato, nel primo periodo, il suo trasferimento, a titolo definitivo, al quale fa riferimento la società reclamante: esso, invero, non poteva essere formalizzato, in quanto il calciatore, nello stesso periodo, si era tesserato con la società cedente. Al riguardo, l’art. 100, comma 2, N.O.I.F., prescrive che, per il calciatore acquisito a titolo definitivo, nello stesso periodo il suo trasferimento è consentito esclusivamente a titolo provvisorio. Di conseguenza, il calciatore ha partecipato alla gara, di cui al reclamo, in posizione regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Nema Sapri Vibovilla.
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