COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CALORESE – GARA MANOCALZATI / REAL CALORESE DEL 22.12.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CALORESE – GARA MANOCALZATI / REAL CALORESE DEL 22.12.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile. Invero, il reclamo, presentato dalla società Real Calorese, è privo della ricevuta della raccomandata di spedizione della copia alla società controparte. È mancato, quindi, un requisito essenziale ai fini della validità del reclamo, sulla base di quanto prescritto dall’art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. La conseguenziale declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it