COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.A. SAN BARTOLOMEO – GARA S.MICHELE / S.BARTOLOMEO DEL 2.12.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.A. SAN BARTOLOMEO – GARA S.MICHELE / S.BARTOLOMEO DEL 2.12.06 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dagli atti ufficiali, nonché dalla successive dichiarazioni rese sia dal Presidente della società G.A. San Bartolomeo, sia dal direttore di gara, è emerso che effettivamente l’arbitro è stato colpito al volto da un pugno, che gli ha provocato lesioni sia al labbro che all’occhio destro. L’unico motivo di contestazione è il riconoscimento dell’autore dell’aggressione. Il direttore di gara ha confermato, senza ombra di dubbio, di aver riconosciuto, nella persona del Pastore Vincenzo, colui che gli aveva sferrato il pugno. Ha altresì chiarito che il Pastore non aveva il volto coperto, bensì un cappuccio sul capo, con il volto, di conseguenza, ben riconoscibile. Quanto alla commisurazione della sanzione, essa è da giudicare congrua ed adeguata, in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società G.A. San Bartolomeo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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