COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AMICI SANTOMENNA – GARA SALVITELLESE / AMICI SANTOMENNA DEL 28.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AMICI SANTOMENNA – GARA SALVITELLESE / AMICI SANTOMENNA DEL 28.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Amici Santomenna, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il calciatore Insalata Giuliano, nato il 21.04.1974, risulta tesserato, a favore della società Salvitellese, dal 13.02.2007, ovvero da data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Di conseguenza, egli ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Amici Santomenna, di infliggere, a carico della società Salvitellese, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a norma dell’art. 42, comma 5, lettera c), C.G.S.; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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