COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CUS AVELLINO C5 – GARA REAL AMALFI / CUS AVELLINO DEL 27.01.2007 – CALCIO A 5 SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CUS AVELLINO C5 – GARA REAL AMALFI / CUS AVELLINO DEL 27.01.2007 – CALCIO A 5 SERIE C1
La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva che esso è infondato. Invero, dal reclamo proposto non emergono elementi nuovi, tali da confutare, o ridimensione, la gravità della condotta del sig. Iantosca Antonio. Questa Commissione Disciplinare, sotto il profilo dell’equa commisurazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ritiene che essa sia del tutto congrua. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società CUS Avellino C5; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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